ASSOCIAZIONE “LA RETE SOCIALE ONLUS”
Allegato al verbale dell’Assemblea del 09/07/2009
Statuto della : Rete Sociale ONLUS
E’ costituita l’Associazione Familiari per la tutela della salute mentale non lucrativa di utilità sociale in breve denominabile anche come Associazione “ La Rete Sociale Onlus”.
La Rete Sociale ha sede in Benevento in via Grimoaldo Re presso il Dipartimento Salute Mentale della ASL BN1
L’Associazione ha durata illimitata, è democratica e apartitica.
Art. 1 – Oggetto e scopo
1. L’Associazione non ha scopo di lucro, e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e socio-sanitaria a favore di persone affette da disturbi psichiatrici. A tale fine l’Associazione intende promuovere le condizioni necessarie per un’idonea tutela degli ammalati psichiatrici e delle loro famiglie secondo i principi introdotti nella legislazione italiana dalla Legge 180/1978 e dalla conseguente normativa. Pertanto l’Associazione si propone:
- la lotta contro la discriminazione della persona psichicamente sofferente;
- il riconoscimento della sua dignità, libertà e dei suoi diritti,
- la deistituzionalizzazione creando alternative di riabilitazione;
- l’aiuto ai familiari dei sofferenti psichici ed il loro coinvolgimento nel programma terapeutico.
L’Associazione, dunque, intende operare affinché:
- siano rafforzati i servizi territoriali;
- siano resi pienamente funzionanti i dipartimenti di salute mentale con i servizi e strutture intermedie (centri diurni e strutture residenziali);
- vengano poste allo studio nuove risposte alle necessità di tutela della salute mentale;
- siano superati i condizionamenti di ordine economico, familiare, sociale e culturale,
- sia favorito l’inserimento dei portatori di disagio psichico nella vita sociale e nel mondo del lavoro, attraverso azioni di riabilitazione che portino a una migliore qualità di vita.
Art. 2. – Per il conseguimento di tale scopo l’Associazione si prefigge di:
a) promuovere iniziative atte a sensibilizzare l’opinione pubblica al fine di modificare l’atteggiamento generale verso la malattia e a diffondere notizie relative alla malattia mentale e alle problematiche connesse; sostenere la prevenzione e lottare contro lo stigma; favorire e sviluppare iniziative sociali mutualistiche, culturali, professionali, ricreative, creando apposite sezioni o mediante la partecipazione ad organismi ed Enti idonei; organizzare manifestazioni culturali; gestire attività ricreative; condurre attività editoriale anche attraverso i media telematici.
b) attraverso un’attenta e costante lettura della legislazione vigente dialogare con le Istituzioni per ottenere:
- una corretta applicazione della legislazione vigente;
- norme più idonee alla tutela giuridica del malato psichiatrico proponendo anche correzioni e modifiche;
c) intrattenere rapporti di attiva collaborazione con le Istituzioni pubbliche e private e in particolare con i servizi territoriali di salute mentale per ottenere un miglioramento dei Servizi e la realizzazione di strutture di cura adeguate;
d) porsi in maniera solidale con le famiglie dei malati favorendo l’aggregazione, la discussione, l’incontro in gruppi di sostegno e la nascita di gruppi di auto-mutuo-aiuto; fornendo la consulenza sulle problematiche dei malati, ascolto e appoggio nei rapporti con i Servizi e ogni altro intervento che l’Associazione ritenga possa essere di sostegno e di aiuto;
e) facilitare il recupero umano e sociale del malato e favorire il suo reinserimento nella vita sociale. A tal fine l’Associazione intende organizzare ad esempio:
- corsi di formazione annuali per Volontari per compagnia e accompagnamento individuale dei malati e formazione permanente dei Volontari comprendente l’attività di supervisione;
- corsi di formazione ed educazione sanitaria per insegnanti;
- attivare un Centro di Incontro con laboratori di varie attività risocializzanti, convivialità, animazione ecc…;
Art. 3. – L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a essa strettamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
Art. 4. – Per il raggiungimento dello scopo l’Associazione potrà associarsi e/o federarsi con altre associazioni aventi il medesimo scopo, anche con costituzione di una federazione e/o associazione nazionale.
PATRIMONIO ED ENTRATE
Art.5 – Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono all’ Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o da contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
Art. 6 – Il fondo di dotazione iniziale dell’Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori.
Art. 7 – Per l’adempimento dei propri compiti l’Associazione dispone delle seguenti entrate:
a) dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all’Associazione;
b) degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.
Art. 8 – Il Consiglio Direttivo annualmente può stabilire la quota di versamento minimo da effettuarsi all’atto dell’adesione all’Associazione da parte di chi intende aderire alla stessa. In caso contrario il contributo è da intendersi volontario.
Art. 9 – L’adesione all’associazione non comporta obblighi di finanziamenti o di esborso ulteriore rispetto a quelli originari. E’ comunque facoltà degli aderenti all’associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.
Art. 10 – I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i contributi minimi come sopra determinati per l’ammissione e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione, dall’Associazione non può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all’associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.
Art. 11 – Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né per causa di morte.
SOCI – BENEMERITI – BENEFICIARI
Art. 12 – Possono far parte dell’Associazione i disagiati psichici, i loro familiari e tutte le persone fisiche e giuridiche o altro tipo di organismo i cui scopi si identificano con quelli dell’Associazione. L’appartenenza all’associazione ha carattere libero e volontario, tuttavia impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.
I soci si distinguono nelle seguenti categorie:
- i Soci dell’Associazione;
- i Benemeriti dell’Associazione;
- i Beneficiari dell’associazione.
Art. 13 – L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
Art. 14 – L’adesione all’Associazione comporta per l’Associato maggiorenne il diritto di voto nell’Assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
Art. 15 – Sono Soci dell’Associazione coloro che aderiscono all’associazione nel corso della sua esistenza.
Art. 16 – Sono Beneficiari dell’Associazione coloro cui vengono erogati i servizi che l’Associazione si propone di svolgere.
Art. 17 – Sono Benemeriti dell’Associazione coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal consiglio direttivo.
Art. 18 – La divisione degli Aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell’Associazione. Ciascun Aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell’associazione.
Art. 19 – Chi intende aderire all’associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’Associazione si propone e l’impegno ad approvarne ed osservarne Statuto e Regolamenti.
Art. 20 – Il Consiglio Direttivo deve provvedere, in ordine alla domande di adesione, entro 60 (sessanta) giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine prescelto essa si intende accettata.
In caso di diniego il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitarne la motivazione.
Art. 21 – Chiunque aderisca all’associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all’associazione stessa; tale recesso (salvo che si tratti di giusta causa, in tal caso il recesso ha effetto immediato) ha efficacia dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.
Art. 22 – In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi all’associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione, egli può adire il Collegio Arbitrale, in tal caso l’efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 23 – Sono Organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea degli Aderenti all’Associazione;
b) il Presidente del Consiglio Direttivo;
c) il Vice Presidente del Consiglio Direttivo,
d) il Consiglio Direttivo.
f) il Segretario del Consiglio Direttivo
g) il Tesoriere,
h) il Collegio dei Revisori dei Conti.
g) il collegio dei Garanti o probiviri
L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo
Art. 24 – ASSEMBLEA – L’assemblea è composta da tutti gli aderenti all’Associazione ed è l’organo sovrano della stessa. L’Assemblea si riunisce almeno due volte l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo entro il 31 marzo, e del bilancio preventivo entro il 30 ottobre.
Essa inoltre:
a) provvede alla nomina del Consiglio Direttivo e del Presidente
b) delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione,
c) delibera sulle modifiche dello Statuto;
d) approva i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’associazione,
e) delibera sulla eventuale destinazione degli utili di gestione comunque denominati nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla Legge e dal presente Statuto;
f) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
– L’Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/5 (un quinto) dei soci o da almeno 3 (tre) consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori. Salvo motivi eccezionali, l’Assemblea è convocata nel territorio della Provincia di Benevento.
– La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mano o via e-mail o tramite affissione nella sede sociale o anche con altri mezzi tecnologicamente validi e legali purchè giunga al loro indirizzo almeno 5 (cinque), giorni prima dell’adunanza stessa; deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l’elenco delle materie da trattare e va spedita a tutti gli Aderenti all’indirizzo risultante dal Libro degli Aderenti all’Associazione, nonché ai componenti del Consiglio Direttivo e ai Revisori dei Conti. Qualora il numero degli aventi diritto al voto superi le 40 (quaranta) unità, la raccomandata può essere sostituita da una lettera inviata senza raccomandata, da spedirsi per posta prioritaria almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno i due terzi dei suoi membri.
– In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L’adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.
Ogni aderente all’Associazione ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all’avviso di convocazione. La delega può essere conferita soltanto ad altro aderente all’associazione – che non sia Amministratore, revisore o dipendente dell’associazione – che non può ricevere, però, più di 3 deleghe.
Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Non è ammesso il voto per corrispondenza.
Per la nomina del Presidente, l’approvazione dei Regolamenti, le modifiche statutarie, la gestione degli avanzi netti di gestione, riserve o fondi, occorre il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione. Per le deliberazioni di scioglimento dell’associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei due terzi dei voti attribuiti, sia in prima che in seconda convocazione. L’Assemblea al momento della riunione valida nomina Presidente e Segretario dell’Assemblea.
Art. 25 – CONSIGLIO DIRETTIVO – L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell’Assemblea da 7 (sette) membri, compresi il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere.
I Consiglieri devono essere Aderenti all’Associazione, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.
In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla successiva Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l’argomento della sostituzione del Consigliere cessato; chi venga eletto in luogo del Consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato. Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua integrale rielezione.
Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso.
Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
a) gestione dell’Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall’Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
b) la nomina del Segretario, da scegliersi tra i Consiglieri eletti.
c) l’ammissione all’Associazione di nuovi Aderenti;
d) la predisposizione annuale del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo.
Il Consiglio Direttivo può delegare nonché attribuire ad uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 3 (tre) Consiglieri o dal Collegio dei Revisori. La convocazione è fatta mediante lettera semplice o raccomandata con ricevuta di ritorno o a mano o via e-mail o via telefono o anche sms o anche con altri mezzi tecnologicamente validi e legali purchè giunga al loro indirizzo almeno 5 (cinque), giorni prima dell’adunanza stessa: deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elenco delle materie da trattare e va inviata a tutti i componenti del Consiglio Direttivo e ai revisori dei Conti.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi componenti.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l’espressione di astensione si computa come voto negativo; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.
Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.
Art. 26 – PRESIDENTE – Al Presidente dell’Associazione spetta la rappresentanza della stessa di fronte a terzi ed anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell’Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.
– Al Presidente dell’Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale il Presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria Amministrazione dell’Associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti. ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l’approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all’Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.
Art. 27 – VICE PRESIDENTE – Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.
Art. 28 – SEGRETARIO – Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione. Il Segretario cura la tenuta del Libro verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo nonché del Libro degli Aderenti all’Associazione.
Art. 29 – LIBRI DELL’ASSOCIAZIONE – Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti nonché il Libro degli Aderenti all’Associazione. I Libri dell’Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall’Associazione a spese del richiedente.
Art. 30 – TESORIERE – Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell’associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri Contabili, predispone dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.
Art. 31 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI – Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo) . L’incarico di revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.
Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo. I Revisori dei Conti curano la tenuta del Libro delle Adunanze dei Revisori dei Conti, partecipano di diritto alle adunanze dell’Assemblea e, senza diritto di voto, a quelle del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione e dei relativi Libri, danno pareri sui bilanci.
Art. 32 – BILANCI – Gli esercizi dell’Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e consuntivo.
– Entro il 28 febbraio di ogni anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
Entro il 30 settembre di ogni anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci.
I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall’Associazione a spese del richiedente.
Art. 33 – AVANZI DI GESTIONE – All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la distribuzione o la destinazione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per Legge, Statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 34 – SCIOGLIMENTO – In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o ai fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 numero 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.
Art. 35 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA – Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell’esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell’arbitro sarà provveduto dal Presidente del consiglio Notarile di Benevento.
Art. 36 – LEGGE APPLICABILE – Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia Enti contenute nel Libro I del Codice Civile e, in subordine alle norme contenute nel Libro V del Codice Civile.
Benevento, 9 luglio 2009